Il codice rosso entra in vigore il 9 agosto: le novità sui reati di violenza sulle donne

volto di donna dietro ad un foglio trasparente rosso - foto thought per unsplash.com

[08-08-2019] Entra in vigore domani, 9 agosto, la legge n. 69, detta “Codice rosso”, che apporta alcune modifiche e introduce nuove figure di reato contro la violenza sulle donne. Approvata in via definitiva lo scorso 17 luglio, la legge marca un maggior interventismo della magistratura e in generale della componente repressiva, lavorando dunque sul “perseguimento”,  inteso come una delle tre “P”, individuate dalla Convenzione di Istanbul 2011 come direttrici degli interventi contro la violenza sulle donne, insieme a prevenzione e protezione, nel quadro normativo internazionale di riferimento sul fenomeno.

 

Nei suoi 21 articoli la legge interviene su:

  • termini per la denuncia, aumentati da 6 a 12 mesi
  • obbligo per il pubblico ministero di sentire le parti entro tre giorni dalla denuncia e rafforzamento del ruolo degli avvocati a sostegno del lavoro di indagine giudiziaria
  • inasprimento delle pene per gli autori di violenza anche nei casi di aggravanti; è inoltre prevista la reclusione per chi viola il provvedimento di allontanamento dalla casa e dai luoghi frequentati dalla persona offesa
  • sospensione condizionale della pena solo se subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero del maltrattante
  • introduzione del reato di revenge porn, ovvero della diffusione illecita (senza il consenso delle persone rappresentate) di immagini o video sessualmente espliciti, con punizione a querela entro sei mesi;
  • introduzione del reato di costrizione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni e fino a sette in caso di minori;
  • introduzione del reato di lesioni e sfregio al viso, punito con la reclusione da otto a quattordici anni
  • i provvedimenti penali per i reati di violenza devono essere obbligatoriamente trasmessi al giudice civile nei casi di separazione tra coniugi e per cause inerenti figli minori e  potestà genitoriale;
  • obbligo di informare la persona offesa delle modifiche che intervengano nell’esecuzione del provvedimento di condanna (scarcerazione, fuga, sottoposizione a controlli elettronici o altre misure di sorveglianza)
  • possibilità di percorsi di reinserimento nella società e recupero dei soggetti maltrattanti presso enti o associazioni  
  • percorsi di formazione specifici per le forze di polizia

 

“La disposizione ha il merito di riempire alcune importanti lacune – commenta la consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia, Silvia Cavallarin – e mi riferisco all’introduzione dei reati di revenge porn, dei matrimoni forzati e dell’odioso fenomeno di sfregio o lesioni al volto e all’aspetto, di sempre più frequente e stretta attualità, che non potevano più essere ignorati dalla legislazione. Trovo inoltre positiva l'introduzione di un percorso di recupero per gli autori di violenza, nei casi in cui il giudice intenda promuovere la sospensione condizionata della pena. È un buon inizio, che andrebbe a mio parere potenziato e messo a regime insieme agli interventi di prevenzione e sostegno previsti per le vittime. Senza un lavoro determinato e tenace sugli autori infatti, resterebbero intaccati sia il rischio di recidive sia la permanenza degli elementi soggettivi che danno origine al fenomeno, frenando l’efficacia delle azioni di protezione e repressione”.

 

 

 

 

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